Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge persegue una finalità di tutela dei nostri prodotti e del nostro brand da sostenere anche nei consessi bilaterali e multilaterali a livello internazionale.
      La fattispecie prevista agli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, relativa all'origine delle merci, è sufficientemente ampia. Tuttavia esistono prodotti che potrebbero richiedere una protezione ancora più significativa come, ad esempio, le merci integralmente prodotte con materie prime italiane, ideate e lavorate in Italia. In tale senso quanto previsto nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) (indicazioni geografiche) e nell'ambito dell'Unione europea (direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, regolamento (CE), n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che stabiliscono i criteri per l'etichettatura e la tracciabilità degli organismi geneticamente modificati) garantisce una efficace tutela per tali prodotti. È da osservare, altresì, che molti prodotti, sulla base della loro indiscussa eccellenza, riescono a comunicare già da soli la propria provenienza; dunque tali previsioni riguardano essenzialmente, se non esclusivamente, i prodotti «medi».
      A tutela dei nostri prodotti deve essere condotta la lotta alla contraffazione, nel senso di garantire una cornice di regole per il libero dispiegarsi delle risorse del Paese e per la sua affermazione.
      In tale senso il Governo italiano si è impegnato su vari livelli:

          a) in ambito WTO con riferimento alla proprietà intellettuale (accordo TRIPS - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - e agricoltura) relativamente all'impegno negoziale sulle indicazioni geografiche (diritto dei popoli alla propria storia e identità);

 

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          b) in ambito comunitario, proponendo di rivedere la normativa vigente per renderla più omogenea e prevedendo un ampio ricorso al diritto penale nei casi di accertata violazione del diritto di proprietà intellettuale con relativa distruzione della merce;

          c) a livello nazionale la legge n. 273 del 2002 (recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) contempla misure per la lotta alla contraffazione prevedendo una delega al Governo per il riassetto della disciplina in materia di proprietà intellettuale, l'istituzione di dodici sezioni di tribunale specializzate, l'attribuzione all'autorità amministrativa del potere di distruzione, anche d'ufficio, della merce contraffatta; delega che è stata solo in parte attuata con il decreto legislativo n. 168 del 2003, istitutivo delle sezioni specializzate.

      Si illustra di seguito il contenuto della proposta di legge.
      L'articolo 1, ai commi 1 e 2, amplia il novero dei soggetti legittimati a richiedere l'uso del marchio, prevedendo i casi di «full made in Italy». È stata anche precisata la titolarità del marchio, che spetta al Ministero dello sviluppo economico, il cui rilascio in concessione avviene secondo modalità da stabilire con un successivo provvedimento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      Al comma 3 si prevede la necessità, ai fini dell'uso del marchio, di produrre idonea documentazione che comprovi il rispetto della normativa, specie comunitaria, in materia di caratteristiche merceologiche a tutela del consumatore.
      Il comma 4 prevede, infine, l'apposizione del marchio esclusivamente sul prodotto finito.
      L'articolo 3 fissa in due anni il termine per la verifica della sussistenza delle condizioni nel diritto d'uso (il termine di tre anni attualmente previsto non sembra dare sufficienti garanzie qualora eventuali modifiche del ciclo produttivo alterino i prodotti con riferimento ai requisiti per l'utilizzo del marchio).
      In caso di trasferimento di impresa è stata prevista la verifica della sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio in capo al nuovo concessionario (comma 5), poiché tale utilizzo presuppone una dichiarazione del concessionario stesso (articolo 2, comma 2), oltre alla sussistenza dei requisiti medesimi.
      L'articolo 4 introduce un sistema sanzionatorio sostanzialmente legato alle norme del codice penale e alle leggi speciali in materia di abuso e contraffazione dei marchi e dei brevetti. Il richiamo appare sufficiente poiché le pene previste, pecuniarie e detentive, assicurano un buon effetto deterrente.
      L'articolo 5 prevede un'azione di promozione del Ministero dello sviluppo economico a sostegno del marchio e per la valorizzazione della produzione italiana, al cui onere si provvede ai sensi dell'articolo 7.

 

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